Statuto GPSO

 

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE

GRUPPO PIEMONTESE STUDI ORNITOLOGICI ìF.A. BONELLIî

 

TITOLO I

 

Costituzione – sede

ART. 1 – E’ costituita l’associazione scientifica e culturale denominata GRUPPO PIEMONTESE STUDI ORNITOLOGICI ìF.A. BONELLIî (GPSO), libera associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo II Cap. III. Art. 36 e segg. del codice civile, nonchÈ del presente Statuto.

L’associazione ha sede in Carmagnola (To) presso il Museo Civico di Storia Naturale di Carmagnola Cascina Vigna, e puÚ istituire uffici e sedi secondarie anche in altre localit‡.

L’associazione puÚ aderire, con delibera da adottarsi dall’assemblea, ad altre associazioni od enti aventi scopi analoghi quando ciÚ torni utile al conseguimento dei fini sociali.

 

TITOLO II

 

Scopo-oggetto

ART. 2 – L’associazione, non avente fini di lucro, ha per scopo fondamentale la promozione e la realizzazione di ricerca e studi scientifici sull’avifauna della regione naturale Piemonte-Valle d’Aosta, anche nell’intento di acquisire e divulgare le conoscenze utili per la conservazione e la corretta gestione degli ambienti naturali e della loro avifauna.

L’associazione potr‡ esercitare la propria attivit‡ su tutto il territorio nazionale e anche all’estero.

ART. 3 – Per il conseguimento degli scopi anzidetti l’associazione intende promuovere varie attivit‡, e in particolare:

Il GPSO collabora con gli altri organismi ed istituti operanti nei campi della ricerca, della divulgazione e della conservazione scientifica ed in particolare di quella ornitologica.

 

TITOLO III

 

Soci

ART. 4 – Il GPSO Ë inizialmente costituito dai Soci Fondatori. Possono essere soci dell’associazione tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalit‡ istituzionali, ne condividano gli scopi e si impegnino a realizzarli.

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione.

ART. 5 – Chi intende essere come socio dovr‡ presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’associazione. All’atto dell’accettazione il richiedente, ad ogni effetto, acquisir‡ la qualifica di socio.

Il requisito di base per essere ammessi all’associazione Ë fondato sul comprovato interesse nel campo della ricerca ornitologica e dello studio dell’ornitofauna selvatica.

ART. 6 – La qualifica di socio individuale d‡ diritto a partecipare a tutte le attivit‡ sociali e ad usufruire dei servizi messi a disposizione dal Gruppo; la partecipazione a specifici programmi di ricerca si intende comunque disciplinata dalle norme e dai metodi che verranno stabiliti dal Consiglio direttivo.

Inoltre, tutti i soci maggiorenni hanno diritto :

Il diritto di voto non puÚ essere escluso neppure in caso di partecipazione saltuaria alla vita associativa.

La qualifica di socio non da diritto all’uso del logo, della carta intestata dell’associazione, ecc., senza specifica delibera autorizzativa del Consiglio Direttivo.

ART. 7 – I soci sono tenuti:

 

TITOLO IV

 

Recesso – esclusione

ART. 8 – La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

ART. 9 – L’esclusione sar‡ deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

L’esclusione diventa operante dall’annotazione sul libro soci.

ART. 10 – Le deliberazioni in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera. I soci receduti od esclusi non hanno diritto a rimborso del contributo associativo annuale versato.

 

TITOLO V

 

Fondo comune

ART. 11 – Il fondo comune dell’associazione e costituito dai contributi associativi, da donazioni, lasciti e libert‡ in genere, da rimborsi, da proventi derivanti da attivit‡ marginali di carattere commerciali e produttivo, da eventuali avanzi di gestioni.

Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con introiti di cui sopra.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote annuali , stabilite dal Consiglio Direttivo, e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’assemblea che ne determina l’ammontare.

Le elergizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti sono accettati dall’assemblea, che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalit‡ statutarie dell’associazione.

I proventi derivanti da attivit‡ commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell’organizzazione; l’assemblea delibera sull’utilizzazione dei proventi, che deve esser comunque in armonia con le finalit‡ statutarie dell’associazione.

E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonchÈ fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Esercizio sociale

ART. 12 – L’esercizio sociale va del 18 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve redigere annualmente il bilancio consecutivo, economico e finanziario, secondo le disposizione statutarie.

Il bilancio consecutivo deve essere approvato dall’assemblea ordinaria ogni anno entro cinque mesi dalla chiusura dell’esercizio.

Esso deve essere depositato presso la sede dell’associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

 

TITOLO VI

 

Organi dell’associazione

ART. 13 – Sono organi dell’associazione:

  1. l’assemblea dei soci
  2. il Consiglio Direttivo
  3. il Presidente
  4. il Collegio dei Revisori dei Conti
  5. il Segretario – Tesoriere

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Assemblee

ART. 14 – L’assemblea dei soci Ë il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’associazione ed Ë composta da tutti i soci maggiorenni, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Il diritto di delega Ë ammesso nel limite di due deleghe per ogni socio presente.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante l’invio di avviso personale ad ogni socio ed affissione della convocazione nel locale della sede sociale almeno dieci giorni prima della adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede od altrove), la data e l’orario della prima e della seconda convocazione.

ART. 15 – L’assemblea ordinaria:

  1. approva il bilancio consultivo;
  2. procede alla nomina delle cariche sociali;
  3. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
  4. approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i cinque mesi successivi dell’esercizio sociale.

L’assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti, o da almeno met‡ degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

ART: 16 – L’assemblea, di norma, Ë considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’associazione nominando il liquidatore.

ART. 17 – In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, Ë regolarmente costituita qualora siano presenti o rappresentati a met‡ pi˘ uno degli associati. In seconda convocazione l’assemblea, sia straordinaria che ordinaria, Ë regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati maggiori di et‡.

Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell’associazione per cui occorrer‡ il voto favorevole dei tre/quinti degli associati presenti.

Le votazioni si effettuano di norma per alzata di mano o, nel caso di elezione del Comitato Direttivo, a scrutinio segreto.

ART 18 – L’assemblea Ë presieduta dal Presidente dell’associazione ed in sua assenza dal Vicepresidente o dalla persona designata dall’assemblea stessa. La nomina del segretario dell’assemblea Ë fatta dal Presidente dell’assemblea.

Il Presidente e il segretario dell’assemblea dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Consiglio Direttivo

ART. 19 – Il Consiglio Direttivo Ë formato da un numero di membri variabile a 7 a 11, scelti i componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario che svolge anche funzione di tesoriere.

Il Consiglio Direttivo Ë convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la met‡ dei membri. La convocazione Ë effettuata mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale almeno 10 giorni prima dell’adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Il Consiglio Direttivo Ë investito dei pi˘ ampi poteri per la gestione dell’associazione. Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

  1. curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
  2. redigere il bilancio consultivo;
  3. compilare gli eventuali regolamenti interni;
  4. stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti all’attivit‡ sociale;
  5. deliberare circa l’ammissione, il recesso e l’esclusione degli associati;
  6. determinare gli importi delle quote annuali;
  7. nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attivit‡ in cui si articola la vita dell’associazione;
  8. convocare l’assemblea;
  9. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’associazione.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all’albo dell’associazione.

ART. 20 – In caso idi mancanza di uno o pi˘ componenti il Consiglio provvede a sostituirli, tramite cooptazione, con deliberazione approvata anche dal Collegio dei Revisori dei Conti. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l’assemblea perchÈ provveda alla sostituzione dei mancanti.

Presidente

ART. 21 – Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell’associazione. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente.

Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’associazione, puÚ aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procede agli incassi ed ai pagamenti.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attivit‡ varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Collegio dei revisori dei conti

ART. 22 – Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall’assemblea ed Ë composto da due membri effettivi e da due supplenti, appartenenti o meno al Gruppo. Nomina al proprio interno il Presidente.

I Revisori restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Non possono essere nominati Revisori i componenti del Consiglio Direttivo.

ART. 23 - Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l’amministrazione dell’associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto e delle norme vigenti in materia.

PuÚ partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle assemblee.

Redige apposita relazione annuale in tema di bilancio consuntivo, da presentare all’assemblea dei soci.

Convoca l’assemblea, qualora il Consiglio Direttivo sia venuto a cessare.

Il Collegio, in caso di comprovate irregolarit‡, dovr‡ darne immediata comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, richiedendo la convocazione di una assemblea straordinaria, convocazione che dovr‡ aver luogo entro i trenta giorni successivi.

Segretario-Tesoriere

ART. 24 – Il Segretario-Tesoriere Ë eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti del Consiglio oppure anche al di fuori degli stessi.

Spetta al Segretario-Tesoriere:

  1. redigere i verbali dell’Assemblea del Consiglio Direttivo;
  2. diramare gli inviti per le convocazioni fissate dal Presidente;
  3. tenere la contabilit‡ ed i libri associativi;
  4. emettere mandati di pagamento, con il concorso del Presidente;
  5. tenere la cassa.

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il Segretario-Tesoriere, se non sono muniti della firma del Presidente.

 

TITOLOVII

 

Scioglimento

ART. 25 – In caso di scioglimento dell’associazione, l’assemblea determiner‡ la destinazione del patrimonio attivo e le modalit‡ della liquidazione.

Nominer‡ uno o pi˘ liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci e determinandone i poteri.

ART. 26 – Lo scioglimento dell’associazione puÚ essere deliberato dall’assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei delegati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell’associazione sar‡ nominato un liquidatore nella persona del Presidente protempore.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili, estinte le obbligazioni in essere, il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazioni con finalit‡ analoghe o per fini di pubblica utilit‡, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190 della Legge 23.12.96, n. 622 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Norma finale

ART. 27 – Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le vigenti disposizioni di legge.

Firmato in originale: GIOVANNI BOANO – GIOVANNI MAFFEI – DOMECICO ROSSELLI – FABRIZIO SILVANO – LISA LEVI – MAURO DELLA TOFFOLA – MARCO CUCCO – GIORGIO AIMASSI - MARCO PAVIA – GIANCARLO ORTALI NOTAIO.